Regione, nuove disposizioni per le locazioni turistiche
E’ stata pubblicata sul Burp n. 87 del 2 novembre 2026 la legge regionale n. 22 del 28 ottobre 2026 “Disposizioni in materia di locazioni turistiche e modifiche alla legge regionale 1 dicembre 2017, n. 49 (Disciplina della comunicazione dei prezzi e dei servizi delle strutture turistiche ricettive nonché delle attività turistiche ricettive ad uso pubblico gestite in regime di concessione e della rilevazione dei dati sul movimento turistico a fini statistici)”.
La novella legislativa si applica alle locazioni turistiche con la finalità di assicurare, nel rispetto dei principi di stretta necessità, proporzionalità e non discriminazione, la corretta fruizione turistica del territorio, la preservazione del loro tessuto sociale, nel rispetto del diritto di proprietà privata e della libera iniziativa economica di cui agli articoli 41 e 42 della Costituzione, nonché di garantire un’offerta sufficiente ed economicamente accessibile di alloggi destinati alla locazione a lungo termine.
La legge precisa che le unità immobiliari destinate sia alle locazioni per esclusiva finalità turistica sia alle locazioni brevi devono possedere il certificato di abitabilità o la segnalazione certificata di agibilità dell’immobile ad uso residenziale, in conformità e secondo quanto previsto dall’articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e dell’articolo 10, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale) convertito, con modificazioni, dalla legge 1 settembre 2020, n. 120.
I comuni a più alta densità turistica, ai quali è attribuito l’indice di sintesi maggiore secondo la classificazione adottata dall’ISTAT, e comunque tutti i comuni capoluogo di provincia, possono con proprio regolamento individuare zone o aree in cui definire criteri e limiti specifici per lo svolgimento delle attività di locazione turistica esercitate in forma imprenditoriale e non imprenditoriale.
I criteri e i limiti allo svolgimento delle attività di locazione turistica non si applicano alle attività esercitate dagli host (locatori) presso la propria residenza principale.


